LA PROCEDURA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – I PARTE

Sotto il profilo nozionistico, ai sensi dell’art. 404 c.c. “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

Dunque, l’amministrazione di sostegno è uno di quegli istituti di protezione delle persone alle quali sia accertata un’incapacità fisica o psichica tale da non consentire alle stesse di provvedere ai propri interessi, anche solo in parte o provvisoriamente; in tale contesto, il Giudice Tutelare competente, in seguito alla proposizione di apposito ricorso, valutata la sussistenza delle condizioni necessarie alla nomina di un amministratore di sostegno, provvede alla designazione di quest’ultimo, scegliendolo “con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona

del beneficiario” (art. 408 c.c.).

L’amministratore di sostegno potrebbe anche essere designato dall’interessato stesso, in previsione della propria eventuale incapacità futura, ma, in assenza di tale circostanza, nella scelta della persona che deve ricoprire tale ufficio, l’autorità competente “preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”.

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