STUDENTI CON DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento): BREVI CENNI SU NORMATIVA E TUTELA LEGALE

La disciplina concernente i disturbi specifici dell’apprendimento è sancita nella legge n. 170/2010.

L’obiettivo della legge è la tutela del diritto all’istruzione degli alunni affetti da dislessia, discalculia, disgrafia e disortografia.

Tra le finalità che il legislatore ha inteso raggiungere con la nuova legge vi è, innanzitutto:

  • la riduzione di disagi relazionali ed emozionali;
  • l’adozione di forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
  • la preparazione di insegnanti e la sensibilizzazione di genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA.

Le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell’infanzia, sono tenute ad attivare un’apposita e specifica comunicazione con le famiglie interessate al fine di porre in essere interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’art. 7 comma 1 della legge 170/2010.

Tale onere non va affatto sottovalutato.

Difatti, anche il TAR Bolzano nella recente sentenza n. 122/2016 ha censurato il comportamento tenuto da un istituto scolastico che, durante l’anno scolastico, non ha condiviso alcuna comunicazione con la famiglia circa i problemi di apprendimento di un allievo, poi non ammesso alla classe successiva.

Per i Giudici, infatti, la bocciatura doveva ritenersi illegittima sia perché non erano state rispettate le norme inserite nel Regolamento interno d’istituto (approvato dalla giunta provinciale) – che imponeva di informare i genitori dello scarso rendimento del figlio – sia perché non era stato osservato l’obbligo di attivarsi in modo da consentire agli organi preposti di elaborare un Piano educativo individualizzante, come previsto dalla normativa nazionale e provinciale in materia.

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