REVERSIBILITÀ ALLA PRIMA MOGLIE ANCHE SE LA SENTENZA È PROVVISORIA

L’art. 9 della legge sul divorzio, ai fini dell’attribuzione di quota della pensione di reversibilità, dispone che l’ex coniuge sia titolare di un assegno di mantenimento, senza specificare il rapporto temporale tra il riconoscimento giudiziale e il decesso, come presupposto per l’erogazione della pensione di reversibilità.

Con la recente sentenza n. 24041 del 26 settembre 2019 la Corte di Cassazione ha riconosciuto una quota di pensione di reversibilità alla prima moglie, anche se la morte dell’ex marito, passato a nuove nozze, è avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza che le attribuiva l’assegno divorzile.

Inoltre, ai fini della ripartizione delle quote della pensione, mediante un accertamento di merito, verranno valorizzati i rispettivi redditi, le condizioni di vita e la durata dei rapporti.

MMM

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