LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

Sono differenti le disposizioni che regolano il processo di separazione da quello finalizzato allo scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili. Il primo trova la sua disciplina nel codice di procedura civile e in particolare negli artt. 706 e ss. c.p.c,. il processo di divorzio invece nella L. 898/1970 (artt. 4 e ss.). Il procedimento finalizzato allo scioglimento del matrimonio, c.d. divorzio, si articola in due parti: la prima parte, detta presidenziale, si svolge di fronte al presidente del tribunale, con una cognizione sommaria, ed è finalizzata al tentativo di conciliazione e all’adozione dei provvedimenti presidenziali, l’altra, successiva, è contenziosa.
L’istanza, volta ad ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve assumere, ai sensi dell’art. 4 della L. 898/1970 la forma di un ricorso il quale deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, nonché l’indicazione dell’esistenza di figli di entrambi i coniugi.

Il ricorso può essere presentato solo dai coniugi (art. 4) essendo l’azione strettamente personale.

All’udienza fissata i coniugi devono comparire personalmente con l’assistenza del difensore, salvo gravi e comprovati motivi: l’udienza è infatti preordinata al tentativo di conciliazione che deve essere esperito dal presidente del tribunale, il quale deve ascoltare marito e moglie prima separatamente e poi congiuntamente.

I provvedimenti assunti, detti presidenziali, sono finalizzati a regolare la situazione nelle more del giudizio:
– regolamentano l’affidamento dei figli e la loro collocazione;
– regolano le modalità di esercizio della facoltà di visita del genitore non collocatario o non affidatario;
– determinano l’ammontare di un eventuale assegno di mantenimento a carico di uno dei due e a favore dell’altro, e ne regolano le modalità per la corresponsione;
assegnano la casa familiare. Si evidenzia come i provvedimenti presidenziali prescindano dalla domanda delle parti. Il presidente pertanto li può adottare “anche d’ufficio”.
L’ordinanza che detta i provvedimenti, emessa sulla base di un’istruttoria del tutto sommaria, viene considerata soggetta alla clausola rebus sic stantibus e pertanto nel caso in cui si verifichino mutamenti nelle circostanze può essere revocata o modificata dal giudice istruttore (art. 4, comma 8, L. 898/1970). Con l’ordinanza, con cui il presidente dà atto del mancato raggiungimento di una conciliazione, il presidente nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Si ha quindi un’eventuale fase istruttoria nella quale il giudice può anche disporre d’ufficio indagini sui redditi e sull’effettivo tenore di vita dei coniugi al fine di quantificare l’assegno di mantenimento. È necessario l’intervento in causa del pubblico ministero. Dopo l’istruttoria, la causa viene rimessa in decisione. Il giudizio, comunque sia iniziato, sia con domanda di un solo coniuge che con domanda congiunta, si conclude con una sentenza che è costitutiva dello status di divorzio, ed è soggetta ai normali mezzi di impugnazione, appello e ricorso per Cassazione.

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