LA PROCEDURA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – II PARTE

Sotto il profilo procedurale, a norma dell’art 404 c.c., il procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina dell’amministratore di sostegno si propone mediante ricorso da depositarsi all’Ufficio del Giudice di Pace, presso il Tribunale, del luogo ove il beneficiario ha la residenza od il domicilio.

Ai fini della corretta proposizione del predetto ricorso, quest’ultimo deve necessariamente contenere, in via principale, ai sensi dell’art. 407 c.c.:

  • le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale;
  • il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario;
  • le ragioni per cui si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno, con specificazione degli atti di natura personale o patrimoniale che debbano essere compiuti con urgenza.

Se non sussistono situazioni di urgenza che, ai sensi dell’art. 405 c.c., suggeriscano l’immediata nomina, inaudita altera parte, di un amministratore di sostegno provvisorio per la cura della persona e per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio, onde evitare imminenti pregiudizi, l’autorità competente, appreso e letto il ricorso, provvede alla fissazione dell’udienza per sentire, personalmente, “la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in questa si trova”.

Il Giudice Tutelare provvede, altresì, alla convocazione del ricorrente e degli altri soggetti indicati da quest’ultimo nel succitato ricorso e ricompresi tra quelli indicati all’art. 417, comma 1, c.c. .

Terminata la fase istruttoria, durante la quale l’autorità competente può disporre anche ogni ulteriore accertamento, altresì a mezzo di apposita consulenza tecnica in ordine alla capacità e autonomia del beneficiario, il Giudice Tutelare, se ritiene di accogliere la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, provvede, quindi, in tal senso, con decreto motivato, al quale segue la fissazione dell’udienza per il giuramento dell’amministratore di sostegno: quest’ultimo, invero, assume, effettivamente, la facoltà di esercitare i poteri allo stesso conferiti solo con tale giuramento.

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