STALKING A COLLEGA: GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO

La diffamazione, molestia, calunnia o minaccia nei confronti di una collega di lavoro sol perché non accetta la fine del rapporto sentimentale non integra solo il reato di stalking ma può essere anche causa di licenziamento giacché – anche se tenuta fuori dall’ambiente di lavoro – intacca il vincolo fiduciario tra le parti del contratto lavorativo. Ed infatti, ad un dipendente è stata contestata la condotta reiterata di minacce e molestie nei confronti della sua ex, nonché collega di lavoro, con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale, poi conclusa. La condotta dell’uomo era sfociata nell’assillante invio di sms minacciosi, foto e filmini di contenuto erotico al marito della stessa, diffusione nei bagni di stazioni e luoghi pubblici del numero di telefono con esplicito invito a contattarla per prestazioni erotiche. Ebbene, tutti questi comportamenti hanno indotto la donna a temere per la propria incolumità e per quella del marito ed hanno generato un malessere psico fisico tale da costringerla a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita e a vivere in modo negativo il proprio luogo di lavoro.

Con una importante pronuncia (sentenza n. 1890/2020), la Corte di Cassazione non solo ha rigettato il ricorso del dipendente – risultato soccombente anche in appello – ritenendo provata la condotta del soggetto alla luce delle risultanze processuali del procedimento penale, conclusosi con la configurazione del reato di atti persecutori ai sensi dell’art. 612 bis, ma ha altresì ritenuto proporzionata la decisione della datrice di lavoro di procedere al licenziamento dello stesso la cui condotta ha profondamente leso il rapporto fiduciario tra le parti.

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