DELITTO DI TRUFFA E DIRITTO DEL TERZO DANNEGGIATO AD AVANZARE QUERELA (CASS. PEN. SENT. N. 20169/2015)

I giudici di legittimità hanno riconosciuto al soggetto terzo del reato di truffa la legittimazione nel proporre querela per il danneggiamento subito in occasione della consumazione dell’azione criminosa (Cass. pen. sent. n. 20169/2015).

La soluzione prospettata appare orientata verso una completa tutela dei beni giuridici contestualmente lesi in occasione della consumazione del medesimo illecito. Dunque, il soggetto terzo potrebbe essere rappresentato da una qualsiasi persona, sia essa fisica o giuridica, che abbia subito l’aggressione di un proprio bene giuridico, a seguito delle condotta del reo tesa alla truffa a danno di un altro soggetto.

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