INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI SENZA ACCORDO SINDACALE E PROFILI DI PUNIBILITA’

Appare senz’altro interessante ricordare che, secondo l’orientamento giurisprudenziale costante, ai fini della integrazione del reato di pericolo previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 38 St. dei lavoratori e 114 e 171 d. lgsil. n. 196 del 2003, che punisce l’installazione di impianti audiovisivi di controllo senza accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, non è necessaria la verifica della funzionalità dell’impianto né del concreto utilizzo dello stesso (Cass. pen. sent. n. 45198/2016).

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