LA RILEVANZA PENALE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DERIVATI DELLA “CANNABIS LIGHT”: LE MOTIVAZIONE DELLA CASSAZIONE

«La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività».

Le Sezioni Unite, con la pronuncia in epigrafe, aderiscono all’orientamento secondo il quale la recente legge non consente la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina.

In definitiva, la commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare di foglie, infiorescenze, olio o resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della l. n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/Ce del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e in genere la commercializzazione al pubblico sono condotte che integrano il reato di cui al DPR n. 309 del 1990, art. 73 anche a fronte di un THC inferiore ai valori indicati dalla l. n. 242 del 2016, art.4, commi 5 e 7, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante e psicotropa, secondo il principio di offensività.

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