OMESSO MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE, NESSUNA CONDANNA PER IL PADRE IMPRENDITORE IN BANCAROTTA
Per la configurabilità del reato di cui all’art. 570 c.p. devono essere valutate le condizioni economiche dell’obbligato (Cassazione penale, sentenza n. 11364/2020)
Ai sensi dell’art. 570 c.p., ai fini della responsabilità penale per l’omesso mantenimento del figlio minore, devono essere valutate le condizioni economiche dell’obbligato. Il fallimento e la bancarotta dell’impresa nonché le ingenti somme spese per la ristrutturazione della casa familiare, sono elementi da valutarsi nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
La Corte di Cassazione – sentenza n. 11364 del 6 aprile 2020, sez. penale – ha annullato la decisione della Corte d’appello di Firenze che aveva condannato un uomo per non aver adempiuto agli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio minore, in seguito alla grave crisi economica della sua impresa.
MMM
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