SULLA REVOCA DELLA PATENTE PER CONDANNA PER OMICIDIO STRADALE O LESIONI GRAVI GRAVISSIME
La condanna per i reati previsti dall’art. 589 bis e 590 bis c.p. (ovvero per i reati di “Omicidio Stradale” e “Lesioni personali stradali gravi o gravissime”) determina, ex lege, l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 222 del C.d.S. (ovvero le c.d. Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati).
La norma sopra richiamata prevede, quindi, al primo capoverso, quarto periodo, che “Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida”.
Alla luce del tenore letterale della disposizione contenuta dal Codice della Strada ci si è quindi chiesto se all’accertamento della penale responsabilità per i suddetti, specifici, reati (art. 589 bis e 590 bis c.p.) il Giudice penale
dovesse, sempre e comunque (ovvero senza alcuna discrezionalità sul punto), applicare la più grave sanzione amministrativa della revoca della patente al posto del più tenue provvedimento della sospensione.
Orbene la questione è stata definitivamente risolta dall’intervento della Corte Costituzionale la quale, con Sentenza n. 88/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 comma 2, quarto periodo, del codice della strada, “nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.”.
Alla luce della decisione della Consulta oggi il Giudice Penale che emetta sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis del c.p. potrà, quindi, disporre (nel caso non sussistano le condizioni aggravanti dello stato di ebbrezza alcolica o alterazione psicofisica) alternativamente alla revoca anche la meno afflittiva sanzione della sospensione della patente di guida.
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